Scienze giuridiche
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Browsing Scienze giuridiche by Author "Daniele, Luigi"
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- PublicationIl centro degli interessi principali del debitore e il regolamento CE n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza(Università degli studi di Trieste, 2010-04-16)
;Scotto, Chiara ;Daniele, LuigiCastangia, IsabellaNell’elaborato di tesi è esaminato principalmente il “centro degli interessi principali del debitore” nel Reg. CE n. 1346/2000. Il COMI svolge diversi ruoli nell’economia del Regolamento: è il presupposto per l’applicazione del Regolamento, individua il foro della procedura c.d. principale, determina la legge materiale che si applicherà alla gran parte dei rapporti giuridici interessati. Esso costituisce pertanto il punto di vista privilegiato per approfondire le tematiche generali del Regolamento, nonché il banco di prova dell’efficienza dell’intero sistema del diritto comunitario dell’insolvenza. Il Capitolo I, di carattere introduttivo, è dedicato al tema della giurisdizione nella materia fallimentare. In esso si evidenzia la particolarità e la complessità giuridica e procedurale del procedimento concorsuale. Il fallimento si apre con la sentenza dichiarativa, ma non si risolve in una semplice pronuncia; esso sostanzia un’articolata esecuzione che coinvolge una serie di soggetti pubblici e privati e di rapporti giuridici attivi e passivi. Proprio per tale ragione la quaestio jurisdictionis riveste un ruolo centrale nell’ambito del diritto internazionale privato fallimentare. È poi sinteticamente affrontato un tema classico del fallimento internazionale, quello del dibattito dottrinale tra universalisti e territorialisti. Il principio di universalità è legato a una visione del patrimonio del debitore quale universitas. Secondo tale concezione il fallimento si estende a tutti i beni del fallito ovunque si trovino e a tutti i creditori indipendentemente dalla nazionalità. Il principio di territorialità si basa al contrario sul concetto che ogni Stato è una “unique legal entity”, ed assumono pertanto rilevanza i confini nazionali dell’ordinamento. Il dibattito è stato a lungo dominato dalle concezioni universaliste ma col tempo si è affermato il modello dell’universalità cd. “limitata”, limitata dalla possibilità di aprire procedure secondarie in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il COMI. Tale modello è quello accolto dal Reg. CE n. 1346/2000. Si procede poi a ricostruire il retroterra storico e concettuale del COMI, nonché i principali precedenti del COMI, (contenuti in Convenzioni e progetti di Convenzione sin dalla fine dell’800, nonché in alcuni ordinamenti interni), prestando particolare attenzione ai progetti elaborati in seno alla Comunità Europea. Rapidi cenni sono riservati all’ordinamento italiano. Il Capitolo II, affronta alcune tematiche di natura generale. Si introduce il Regolamento CE n. 1346/2000 e si forniscono delle indicazioni di metodo circa le modalità di interpretazione della nozione di COMI, sottolineandone la collocazione nel sistema del diritto internazionale privato comunitario, dando risalto al ruolo esegetico della Relazione Virgos-Schmit e al tema del valore interpretativo dei considerando (stante la collocazione della definizione normativa del COMI nel considerando n. 13 anziché nella norma dedicata alle definizioni, l’art. 2). Si affrontano poi dei temi riconducibili alla necessaria localizzazione intracomunitaria del COMI e ai rapporti tra la disciplina comunitaria e i paesi terzi. Una parte dell’indagine è dedicata ai possibili effetti extraterritoriali del Regolamento e un paragrafo al tema della materia fallimentare nelle relazioni esterne dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle Convenzioni e agli atti che accolgono la nozione di COMI. Il Capitolo III è dedicato interamente alla nozione materiale di COMI, come descritta dal considerando n. 13. Esso definisce il COMI quale “il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei propri interessi”. Su tale scarna definizione si è sviluppata una ricchissima e assai creativa giurisprudenza di merito di cui si dà conto nel corso dell’analisi. L’elemento caratterizzante è la gestione di interessi che si deve configurare come abituale e pertanto riconoscibile dai terzi. Si tratta di elementi non facilmente conciliabili dato che essi devono rivestire un peso diverso nella valutazione dell’interprete. Ciò accade perché il valore da salvaguardare in primo luogo è la riconoscibilità da parte dei terzi. Un ulteriore elemento di complicazione è dato dal fatto che il COMI è per definizione modificabile, se non addirittura manipolabile dal debitore, essendo un criterio squisitamente fattuale. Numerose sono le questioni interpretative ancora irrisolte. La seconda parte del capitolo è dedicata più specificamente al COMI dei diversi soggetti debitori (persone fisiche, persone giuridiche ed enti in generale, gruppi di società) Particolare risalto è stato dato alle problematiche connesse con l’individuazione della sede statutaria e l’indagine è divenuta l’occasione per approfondire temi centrali del diritto internazionale privato comunitario, quali ad esempio il dibattito su sede reale e sede statutaria, la questione della scissione tra attività e sede sociale, il tema del trasferimento della sede e/o del COMI, il problema del forum shopping, le possibili interferenze tra la disciplina del Regolamento e le libertà di circolazione garantite dal Trattato. Il Capitolo IV è dedicato allo studio del sistema di competenza giurisdizionale. Il Regolamento prevede la possibilità di fallimenti secondari, che dovrebbero porsi come ancillari rispetto al procedimento principale e salvaguardare al tempo stesso gli interessi locali. Tali fallimenti secondari non presentano significative differenze rispetto al procedimento principale, essendo essi dei veri e propri procedimenti concorsuali, regolati da norme fallimentari locali, ancorché non necessariamente destinati ad esclusiva soddisfazione dei creditori locali. Nel Regolamento i criteri di competenza sono quindi due, uno avente carattere tendenzialmente universale e uno a carattere locale, limitato cioè al territorio dello Stato di apertura della procedura. Il criterio universale radica la competenza nello Stato in cui si trova il COMI. Il secondo titolo radica la competenza ad aprire una procedura secondaria in qualsiasi Stato in cui il debitore possiede una dipendenza. Dal punto di vista dei rapporti tra i due titoli di giurisdizione, si rinvengono nel Regolamento numerose norme che pongono le procedure – principale e secondarie - sullo stesso piano (ad esempio in materia di obblighi di collaborazione e informazione, o di reciproca insinuazione nel passivo). Tale genus di norme coesiste tuttavia con una serie di regole caratterizzate da un favor spiccato per la procedura principale. Si esamina poi il ruolo dei principali attori della giurisdizione, quello del curatore della procedura principale in particolare. Risalto è dato al tema della cooperazione tra i curatori e delle prassi che si stanno affermando, quali l’uso dei Protocolli o la cooperazione diretta tra le Corti. Si passa poi all’analisi delle norme sulle procedure territoriali, sia secondarie che indipendenti, e alla questione della c.d. vis attractiva concursus (con particolare attenzione per la revocatoria fallimentare). Si affrontano infine i temi ‘classici’ in materia di giurisdizione internazionale: la verifica della competenza; la necessità di qualificare la procedura; il momento determinativo della competenza; la disciplina dei conflitti positivi; la nozione di decisione di apertura di una procedura principale; il principio di poziorità e l’obbligo di riconoscimento automatico; la questione della contestazione della competenza del giudice di un altro Stato membro; i conflitti negativi; i rapporti tra il COMI e l’exceptio fori non convenientis; il ruolo dell’autonomia privata nel Reg. CE n. 1346/2000; il tema delle convenzioni di arbitrato; la giurisdizione per i provvedimenti conservativi. Dal punto di vista metodologico la struttura della ricerca è basata sull’analisi separata dei temi strettamente internazionalprivatistici e della ricostruzione materiale dell’istituto del COMI, ciò al fine di rendere il testo e il suo svolgimento maggiormente intelligibile e logicamente strutturato. Le conclusioni della ricerca vanno nella direzione della necessità di aggiornare alcune parti della disciplina, concepita nella sostanza quasi quarant’anni fa, per renderle conformi alle attuali esigenze della mobilità internazionale delle società e delle diffuse forme di aggregazione tra persone giuridiche. Un ulteriore punto nodale riguarda la necessità di conferire rilevanza normativa alle ‘nuove’ finalità che si sono affermate nella legislazione concorsuale degli Stati membri, e segnatamente le finalità risanatorie.2089 7456 - PublicationLa competenza dell' Unione Europea in materia di immigrazione(Università degli studi di Trieste, 2009-04-24)
;Nicolini, FrancescaDaniele, LuigiLa tesi di dottorato si propone di esaminare la portata e la natura della competenza dell’Unione europea in materia di immigrazione in relazione alla residua competenza degli Stati membri. Quello dell’immigrazione è un tema che, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito particolare rilievo divenendo sempre di più oggetto della normativa internazionale e comunitaria. Malgrado il grande interesse suscitato dal fenomeno presso molti studiosi di diritto comunitario ed internazionale, ancora risultano poco esplorate la natura e i limiti della competenza dell’Unione europea in tale materia. Il presente lavoro pertanto intende non tanto e non solo analizzare il contenuto della normativa comunitaria e della giurisprudenza rilevanti nel settore ma, attraverso questi ultimi, indagare sulla natura della competenza dell’Unione europea e sull’interagire di tale competenza con i poteri che gli Stati membri mantengono e/o intendono mantenere in materia di immigrazione. La classificazione della competenza dell’Unione europea e l’individuazione dei suoi limiti in rapporto alle competenze statali si presentano infatti piuttosto problematiche per quanto riguarda la materia in commento e ciò a motivo di numerosi fattori che vengono debitamente evidenziati nel corso della trattazione. In linea generale, ad un’analisi di carattere globale in cui si esaminano le caratteristiche e la natura della competenza dell’Unione in questo ambito, si affianca un’indagine che mira ad analizzare l’esercizio di queste competenze sul piano interno da un lato, e sul piano esterno, dall’altro lato. In effetti, dopo il Consiglio europeo di Tampere del 1999 - nel corso del quale è stato approvato un piano d’azione per la definizione di una politica comune dell’Unione europea in materia di asilo e immigrazione - la Comunità ha esercitato le competenze attribuitele dal Trattato di Amsterdam, adottando diverse misure comunitarie in materia. Tuttavia nel settore in esame ancora forte è il ruolo degli Stati membri e la Comunità, in alcuni ambiti, ha incontrato notevoli difficoltà nell’esercitare le proprie competenze a causa delle resistenze degli Stati stessi. Si consideri inoltre come, la nuova competenza comunitaria sia stata conciliata con il c.d. acquis di Schengen rispetto al quale occorre tenere presente la posizione di quegli Stati membri che, pur potendone prendere parte, non ne sono vincolati (Regno Unito e Irlanda) o che, ne sono vincolati, ma possono decidere se accettare o meno misure adottate a norma del Titolo IV TCE (Danimarca). Nei quattro capitoli del presente lavoro, nonché nelle conclusioni generali, l’attenzione rispetto alla politica comunitaria in materia di immigrazione si è dunque focalizzata sulle difficoltà che sussistono nello stabilire quali siano i confini tra competenze comunitarie e competenze degli Stati membri. Non sempre infatti è agevole comprendere quali siano gli spazi per un’autonoma attività normativa da parte degli Stati membri e in ogni caso, quale sia la natura di tale competenza (esclusiva o concorrente). A questo fine, dopo un’analisi delle origini e dello sviluppo della politica dell’Unione europea in materia di immigrazione vengono esaminate, nel secondo capitolo, le procedure decisionali prescritte in questo settore, in specie il progressivo passaggio alla codecisione e l’utilizzazione del metodo aperto di coordinamento, la tipologia di atti che le istituzioni possono emanare in materia e le relative basi giuridiche, il ruolo che i principi di proporzionalità e sussidiarietà hanno al riguardo. Oggetto di analisi è altresì il regime applicabile agli stranieri per i quali vige una disciplina speciale di fonte comunitaria o convenzionale. Difatti, la disciplina sull’immigrazione si contraddistingue per il suo aspetto residuale, in quanto costituisce il diritto comune in mancanza di norme speciali. Quanto al riparto di competenze tra Unione e Stati membri in materia, vengono individuati i settori di competenza esclusiva degli Stati membri e quelli in cui la competenza è invece di tipo concorrente. Con riguardo a quest’ultimi si evidenzia, oltre all’applicazione del principio di sussidiarietà, l’operatività di due clausole contenute nel TCE che fanno riferimento ad interventi degli Stati membri e che consentono a quest’ultimi da un lato, di mantenere o introdurre proprie misure nel campo dell’immigrazione dall’altro lato, di esercitare le responsabilità loro incombenti per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. (artt. 63, II co., 64 TCE). Gli Stati membri sono inoltre competenti ad adottare misure nazionali in caso di afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi ( art. 64, par. 2 TCE). Si chiariscono inoltre gli obblighi di cooperazione e di rispetto del diritto comunitario che gravano sugli Stati membri nell’esercizio delle competenze non attribuite alla Comunità. Rivolgendo l’attenzione alla normativa attuata a livello comunitario sulla base delle norme del Trattato CE rilevanti in materia di immigrazione, si sono analizzati i principali atti di diritto derivato sulla disciplina del trattamento dei cittadini non comunitari entro il territorio dell’Unione che sono stati adottati e che hanno reso possibile ricostruire un regime giuridico generale, e vari regimi settoriali, di cui i cittadini di Stati terzi, legalmente soggiornanti entro il territorio comunitario, sono beneficiari. In particolare, si sono analizzate le direttive sul ricongiungimento familiare, sui soggiornanti di lungo periodo, nonché le direttive riguardanti le condizioni di ammissione dei cittadini di Stati terzi che intendano fare ingresso entro il territorio comunitario per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato nonché a fini di ricerca scientifica. Attraverso un’analisi del contenuto di tali direttive si è tentato di individuare quali siano i risultati raggiunti soprattutto in riferimento al livello di armonizzazione realizzato e quale l’incidenza che su di esso hanno le disposizioni che fanno rinvio al diritto nazionale. (v. cap. III, parr. 2.1 - 2.2 - 2.3 -5). Un ulteriore ambito di indagine ha riguardato le competenze comunitarie in materia di migrazione economica e di diritti dei cittadini di Stati terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Si è cercato di porre in rilievo come la migrazione economica abbia sempre rappresentato e, rappresenti tutt’ora, uno dei settori in cui l’intervento comunitario incontra i limiti più consistenti. (v. cap. III, par. 3). Si è in presenza infatti di un ambito in cui non è stata ancora raggiunta l’armonizzazione delle regole sull’ammissione e soggiorno per motivi di lavoro, se non per taluni aspetti settoriali. Allo stato attuale infatti, nonostante sia in discussione l’adozione di una serie di atti riguardanti specifiche categorie di immigrati, nonché una proposta di direttiva quadro relativa al rilascio di un permesso unico di soggiorno e lavoro, gli Stati membri - fatta eccezione per i limiti derivanti da accordi internazionali conclusi dalla Comunità con Stati terzi - sembrano intenzionati a conservare la loro competenza in materia e a decidere sulle modalità e sulle conseguenze inerenti la sussistenza o la decadenza del contratto di lavoro. Inoltre, per gli aspetti relativi all’integrazione degli immigrati, si applica il metodo aperto di coordinamento, non vincolante, e trovano spazio solo misure di incentivazione finanziaria, con esclusione di ogni armonizzazione legislativa (art. 79, par. 4 TFUE). Quanto al profilo esterno della competenza interna dell’Unione in materia di immigrazione, in particolare in riferimento al potere di concludere accordi internazionali con Stati terzi, è opinione comune che, in base al noto principio del parallelismo di poteri, la Comunità, pur in mancanza di un’espressa attribuzione di poteri, è competente a concludere accordi internazionali in materia di immigrazione. Si è tentato a tal fine, di individuare il carattere esclusivo o concorrente di tale competenza. Si è osservato come, in linea generale, non sia possibile riconoscere in capo alla Comunità una competenza di tipo esclusivo. Da un lato infatti, la prassi applicativa seguita per la conclusione dei suddetti accordi è quella degli accordi misti, dall’altro lato, posto che la Comunità, in taluni ambiti, deve limitarsi a stabilire norme minime, gli Stati membri sono, in linea di principio, lasciati liberi di concludere accordi con Stati terzi che prevedano norme maggiormente garantiste di quelle comuni. In ogni caso, la sussistenza della competenza esterna degli Stati è prevista in maniera espressa in materia di controlli sulle persone alle frontiere. In particolare, il Protocollo n. 31 sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne, prevede che le competenze comunitarie non pregiudichino la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con gli Stati terzi, semprechè tali accordi rispettino il diritto comunitario e gli altri accordi internazionali pertinenti. A ciò si aggiunga la prassi in materia di rimpatrio e immigrazione illegale, in cui accordi degli Stati membri con gli Stati terzi di origine o di transito coesistono con quelli conclusi dalla Comunità e con accordi che contengono clausole di riammissione. (v. cap. II, parr. 1 e 4). Relativamente invece, al contrasto dell’immigrazione irregolare si è sottolineato come, sebbene occorra prendere in considerazione le posizioni prevalenti a riguardo degli Stati membri, si registra un buon potenziamento dell’acquis di Schengen il quale si pone in stretta connessione con la cooperazione per il controllo delle frontiere. Ciò sostanzialmente deriva dalla constatazione dell’inadeguatezza degli strumenti nazionali di contrasto del fenomeno rispetto alle esigenze generali di sicurezza. Da ultimo, nella parte finale del presente lavoro, si sono analizzate le principali modifiche prospettate in materia dal Trattato di Lisbona e dalla più recente normativa comunitaria adottata nel settore. In particolare, si è evidenziato come l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona dovrebbe comportare indubbi vantaggi per il settore dell’immigrazione sia per l’estensione della procedura di codecisione, che consentirebbe di consolidare il livello di integrazione e di superare il deficit democratico attraverso un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo e un maggior dialogo tra le istituzioni, sia soprattutto per il venir meno dei limiti della competenza della Corte di giustizia previsti dall’attuale art. 68 Trattato Ce. Si ritiene dunque, che le novità introdotte dal Trattato di Lisbona nei settori in parola, possano non solo favorire un rilancio della politica di immigrazione dell’Unione europea attraverso un maggior livello di armonizzazione legislativa, ma anche contribuire ad una ridefinizione del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti al fine di garantire una parità di trattamento tra cittadini comunitari e non comunitari. Inoltre, il Trattato di riforma oltre a gettare le basi per una futura adesione dell’Unione europea alla Cedu, determinerà un significativo passo in avanti nella tutela dei diritti soprattutto grazie alla norma che rende vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale strumento potrà infatti favorire oltre che un generale rafforzamento dei diritti, una più ampia tutela degli immigrati.6650 6700 - PublicationMetodi di tutela del contraente debole nel diritto internazionale privato comunitario(Università degli studi di Trieste, 2008-04-11)
;Marino, Silvia ;Daniele, Luigi ;Amadeo, StefanoTonolo, SaraLa tesi di dottorato ha ad oggetto un tema ormai classico nel diritto internazionale privato, ovvero la tutela del contraente debole. Tuttavia, l’approccio vuole diversificarsi. Infatti, oggetto dello studio è l’analisi dei metodi che sono utilizzati al fine di tutelare la parte debole, e non solo l’esame dei testi normativi, della giurisprudenza e delle sue ripercussioni. L’ambito della ricerca è limitato al settore della cooperazione giudiziaria comunitaria in materia civile: infatti, lo scopo è quello di verificare se i tradizionali strumenti del diritto internazionale privato classico siano stati recepiti anche in tale settore o se il diritto comunitario presenti degli aspetti di originalità. Successivamente, si vuole verificare se i metodi utilizzati siano idonei allo scopo. La tesi è composta di cinque capitoli, di cui uno introduttivo e gli altri di analisi dei metodi di coordinamento fra ordinamenti. Un capitolo introduttivo si è reso necessario in primo luogo per rilevare le specificità della cooperazione giudiziaria in materia civile rispetto al diritto internazionale privato in senso classico. Così, si vuole dar conto delle evoluzioni storiche dello specifico settore, con particolare rilievo alla sua “comunitarizzazione”, che ha portato alla trasformazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 nel regolamento n. 44/2001 e che condurrà entro breve termine all’approvazione del regolamento “Roma I”, sostitutivo della Convenzione di Roma del 1980. Proprio in quest’ottica si vuole notare come diversi problemi tipici del diritto internazionale privato non si pongano a livello comunitario. Ci si riferisce, in particolare, al problema della qualificazione, che trova una soluzione univoca grazie alle competenze pregiudiziali attribuite alla Corte di giustizia, perdendo così, in questo settore, interesse le discussioni dottrinali e le diverse soluzioni giurisprudenziali circa le modalità di risoluzione della questione. Inoltre, sempre nel capitolo introduttivo, ci si chiederà cosa debba intendersi per tutela della parte contrattuale debole nel sistema internazionalprivatistico. Si prendono in esame due diverse possibilità, discusse dalla dottrina: la prima, secondo la quale deve essere garantita l’applicazione della legge sostanzialmente più favorevole possibile al contraente debole; la seconda, che ritiene che solo debbano essere assicurate delle garanzie minime, in particolare quelle previste dalle legge di residenza abituale del consumatore, in quanto legge da questi meglio conosciuta. Dopo una breve discussione, si motiva la scelta, che ricade su quest’ultima concezione. I quattro capitoli centrali sono dedicati all’analisi dei metodi di conflitto, quindi il primo al metodo classico, il secondo al rinvio all’ordinamento competente, il terzo alle norme di conflitto a finalità materiale, il quarto all’autonomia nella scelta del foro e della legge applicabile. Ogni capitolo si inizia con un’indagine, anche di carattere storico, sulle caratteristiche principali dei singoli metodi e le loro peculiarità; quindi, nel limitato ambito del rapporto contrattuale, si verifica se il diritto comunitario ne sia tributario, se abbia solamente recepito il metodo tradizionale o abbia apportato degli elementi di novità; in ogni caso, si verifica se le scelte compiute in sede comunitaria possano effettivamente garantire una tutela sufficientemente significativa alla parte debole. La dottrina italiana ha distinto un ulteriore metodo di diritto internazionale privato, il cd. jurisdictional approach. Come osservato anche nel corso del lavoro, non si è scientemente proposta un’analisi di questo metodo, perché non è parso utilizzato nel diritto internazionale privato comunitario in materia contrattuale. Pertanto, un suo esame avrebbe avuto una valenza meramente teorica, senza alcun fondamento normativo nel nostro ambito di ricerca. Accanto all’esame dei singoli metodi, alcuni strumenti e istituti tipici del diritto internazionale privato vengono presi in esame. Tipico è il caso del rinvio, la cui analisi assume un particolare rilievo proprio nel capitolo terzo allo scopo di verificare se possa essere ammesso un rinvio in favorem. Il problema, certo, non si pone nel campo di applicazione della Convenzione di Roma, che esclude l’operatività del rinvio, ma diventa interessante per quanto attiene il contratto di assicurazione, dal momento che le direttive sui servizi assicurativi non contengono una disciplina completa di diritto internazionale privato e non forniscono alcuna soluzione al problema. Inoltre, una particolare attenzione è prestata a tre strumenti classici, che possono essere utilizzati e che sono in effetti stati utilizzati al fine di tutelare una delle parti del rapporto, ovvero le norme di applicazione necessaria, le disposizioni imperative e l’ordine pubblico. Delineata la loro nozione nel primo capitolo, successivamente si verifica il loro ruolo all’interno dei diversi metodi. Così, si noterà che essi risultano indispensabili nel metodo classico, che, essendo caratterizzato dall’astrattezza, non prende in considerazione il contenuto sostanziale della legge applicabile, potendo lasciare la parte debole sprovvista di ogni tutela. Un’analoga conclusione può essere raggiunta per quanto attiene il metodo del rinvio all’ordinamento competente – con alcune peculiarità per quanto riguarda l’applicazione dei principi di ordine pubblico dell’ordinamento competente nello Stato del foro - ; questi limiti all’applicazione del diritto straniero, pur non essendo meno rilevanti, trovano una diversa giustificazione qualora la legge applicabile e il giudice competente siano stati scelti dalle parti: in tal caso, infatti, si tratta di tutelare la parte debole contro pressioni derivanti dall’altro contraente e dovute dal disequilibrio del potere negoziale dei due. All’opposto, quando la norma di conflitto ha carattere materiale, l’ordine pubblico pare avere invero scarsa rilevanza e il ruolo delle norme di applicazione necessaria e le disposizioni imperative è modesto, proprio perché la legge applicabile già risponde alle esigenze minime di tutela della parte debole richieste dalla lex fori. Un ulteriore aspetto di particolare interesse è relativo alla tendenziale coincidenza fra forum e ius. L’ultima parte del terzo capitolo è dedicata a questo problema; dopo un esame delle disposizioni rilevanti, si verifica se già questa coincidenza sia idonea a tutelare la parte contrattuale debole – fornendosi una risposta positiva e illustrandone le ragioni. Inoltre, proprio questa coincidenza può comportare delle soluzioni peculiari quanto al rilievo delle norme di applicazione necessaria della lex fori, appunto perché avente anche il ruolo di lex causae. Ogni capitolo presenta una conclusione parziale, che illustra gli elementi di continuità e di novità del diritto comunitario rispetto al diritto internazionale privato classico. Inoltre, si verifica se tali soluzioni siano effettivamente idonee a garantire una tutela minima alla parte contrattuale debole. Lo scopo è quello di rilevare, soprattutto, l’originalità di certe scelte del sistema di cooperazione giudiziaria in materia civile. .Questo elemento è messo in particolare rilievo nelle Conclusioni. In primo luogo si vuole mettere in luce come la cooperazione giudiziaria in materia civile parta da basi molto diverse rispetto ai sistemi convenzionali di diritto internazionale privato. Infatti, nel diritto comunitario è richiesto un coordinamento fra ordinamenti molto più forte, che non si limita ad alcuni contatti estemporanei ed occasionali. Anche nell’elaborazione di un sistema comune di diritto internazionale privato e processuale deve tenersi conto delle finalità essenziali del diritto comunitario – il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo della libera circolazione intracomunitaria. La cooperazione giudiziaria non può prescindere da questi aspetti. Pertanto, anche la tutela della parte contrattuale debole deve essere contemperata con altre esigenze, quelle della produzione, e soprattutto la Convenzione di Roma costituisce un esempio della ricerca di questo difficile bilanciamento. In secondo luogo, tornando, conclusivamente, ai metodi di coordinamento e a riflessioni sottostanti a tutto il lavoro, si vuole notare come la struttura degli articoli 5, par. 3 e 6, par. 2 della Convenzione di Roma paia quella maggiormente idonea ad assicurare la tutela della parte debole, almeno nel senso che si è inteso nel nostro lavoro. Si sottolineano i vantaggi di chiarezza e di certezza del diritto che una tale soluzione consente – caratteristiche che rendono la contrattazione internazionale più sicura e interessante anche per l’altra parte; la semplicità dell’accertamento giudiziale circa la legge applicabile; la più facile conoscibilità dei diritti della parte debole. Inoltre, in queste ipotesi è modesto il rilievo delle norme di applicazione necessaria, delle disposizioni imperative e dell’ordine pubblico, a meno che non sia richiamata la legge di uno Stato non comunitario, elemento che risalta ancora la semplicità e l’idoneità di una tale soluzione e che distingue profondamente questo metodo dalla scelta di legge applicabile che, in molte ipotesi, ha bisogno almeno del correttivo delle disposizioni imperative. La tendenziale semplicità nell’applicazione di queste norme risulta, infine, rafforzata dal coordinamento che si è effettuato fra la Convenzione di Roma – e il prossimo regolamento “Roma I” - e il reg. n. 44/2001, il quale consente, in molteplici casi, l’applicazione da parte del giudice della lex fori. L’immediatezza di una tale soluzione alle problematiche del conflitto di leggi e di competenza giurisdizionale garantisce una tutela minima alla parte debole e, contemporaneamente, assicura una sufficiente certezza del diritto alla controparte, operatore economico.4198 6835 - PublicationLe relazioni esterne dell'Unione Europea in materia economica e monetaria(Università degli studi di Trieste, 2009-04-24)
;Cisotta, RobertoDaniele, LuigiLa trattazione prende le mosse, nel cap. 1, da un inquadramento generale delle relazioni economiche e finanziarie a livello globale. Viene delineato anzitutto il quadro storico di riferimento, con particolare attenzione al periodo seguente al secondo conflitto mondiale e ai decenni successivi. Tali cenni storici sono utili alla ricostruzione del sistema così come esso si presenta oggi, con riferimento tanto al settore economico inteso in senso lato, quanto in particolare al mondo delle relazioni in campo monetario. Al §§ 1.5 si presenta il sistema complessivo delle norme giuridiche che nell’ordinamento internazionale sovrintendono a questo particolare tipo di relazioni: il diritto internazionale dell’economia e, come settore specifico di questo, il diritto internazionale monetario. Si procede ad enuclearne le specificità – in particolare rispetto al complessivo corpus del diritto internazionale – con riguardo al problema delle erosioni alla sovranità subite dagli Stati in queste materie, alla vigenza anche in questo settore del principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati (messa in discussione da un parte della dottrina), alla funzione di accertamento del diritto e della risoluzione delle controversie. Viene posto anche il problema della vigenza di alcune particolari norme consuetudinarie in questa materia, concernenti soprattutto i doveri di collaborazione degli Stati. Viene quindi enucleato il concetto di sovranità monetaria e le eventuali limitazioni cui questa è sottoposta. Infine si prendono in considerazione le pratiche di currency board e currency substitution, fornendone una valutazione dal punto di vista del diritto internazionale monetario e si definiscono i concetti di area monetaria, sistema monetario e gli altri messi a punto dalla dottrina per classificare i diversi gradi di integrazione monetaria realizzabili tra Paesi. Al § 1.6 viene presentato il concetto di Ordine economico internazionale e viene ricordato il tentativo di instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale (NOEI). Infine si presentano le ultime evoluzioni dei caratteri del governo dell’economia internazionale, il quale, anche a detta di diverse voci dottrinali, può essere meglio qualificato come governance. L’esposizione di cui al cap. 1 è utile poiché l’Unione europea (UE) – sulla cui azione è concentrata l’attenzione in questo studio – si pone come attore delle relazioni economiche e monetarie globali e si ritrova ad agire nell’ambiente che si è presentato, restando quindi sottoposta alle norme che lo reggono. Nel cap. 2 si analizza il versante interno del governo dell’economia, cioè l’apparato normativo e istituzionale che l’Unione si è data per l’esercizio delle competenze acquisite in materia economica e monetaria. Dopo aver ripercorso le principali tappe storiche che hanno segnato il conferimento da parte degli Stati membri di competenze alla Comunità prima e all’Unione poi in materia – con riferimenti alla situazione più generale, così come presentata nel cap. 1 – vengono presentati gli obiettivi, previsti in particolare dal Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE), per la Politica economica e la Politica monetaria (§ 2.2); si rileva già in prima battuta come non sia possibile ridurle facilmente ad unità dal punto di vista del livello di integrazione accettato dagli Stati e degli strumenti messi a disposizione delle Istituzioni comunitarie. I termini monetario, e soprattutto economico, si intendono in tutto il lavoro come riferiti a quelle due Politiche, e ai limiti di oggetto e di strumenti da cui esse sono caratterizzate nel sistema del TCE. Si fa riferimento alla possibilità di paralare di una Costituzione economica dell’Unione europea (§ 2.2.1) e si procede quindi a presentare più analiticamente l’apparato di norme poste dal TCE per le due citate Politiche, segnatamente nel suo Titolo VII (§§ da 2.3 a 2.4.2). Si delinea il profilo degli organi specialmente preposti al perseguimento di quelle politiche, con particolare attenzione all’assetto del Sistema Europeo di Banche centrali (SEBC) e allo status della Banca Centrale europea (BCE), così come essi sono delineati dal TCE e come è stato possibile meglio inquadrare grazie ai contributi della dottrina e della giurisprudenza (§§ da 2.5 a 2.5.3). Al § 2.5 si presentano le novità che si avranno qualora dovesse entrare in vigore il Trattato di Lisbona, la maggiore delle quali è l’attribuzione dello status di Istituzione dell’Unione alla BCE. Nel cap. 3 iniziano ad affrontarsi gli aspetti generali dell’azione esterna dell’UE in campo economico e monetario. Essa si pone come uno degli attori di quelle relazioni, così come presentate al cap. 1, di cui sono ordinariamente protagonisti gli Stati, altre Organizzazioni internazionali, nonché altri soggetti anche non dotati di soggettività propria nell’ambito dell’ordinamento internazionale (come le banche centrali nazionali, che quindi agiscono ordinariamente come organi degli Stati). Al § 3.1 viene presentato il problema generale della soggettività nel diritto internazionale di enti diversi dagli Stati sovrani. Al § 3.1.1 si procede ad analizzare la situazione dell’Unione europea, giungendo alla conclusione che essa è ormai da considerarsi un soggetto autonomo di diritto internazionale, ricomprendente anche le sue articolazioni interne, come la stessa Comunità europea. Lo stesso è da dirsi per la BCE, alla quale non va quindi riconosciuta soggettività autonoma, come pure vorrebbe una parte della dottrina (§ 3.1.2). Nei §§ successivi si affrontano i problemi riguardanti il sistema che l’UE si è data per la gestione delle sue relazioni esterne in generale. In esso infatti rientra anche l’intrattenimento di rapporti in materia economica e monetaria, il quale è quindi sottoposto – in linea generale – ai medesimi principi generali. In particolare, si ha attenzione alle regole stabilite in questo campo con riguardo alla CE; infatti, pur essendo l’UE nel suo complesso il soggetto in capo al quale va riconosciuta la titolarità dei rapporti e delle conseguenti situazioni soggettive, va tenuto presente che essa la suo interno prevede regole diverse per la gestione delle relazioni esterne. Si prendono in considerazione in particolare tre profili: l’esistenza di competenze esterne, oggetto di una risalente ed elaborata giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (§§ da 3.2.1 a 3.3.1; al § 3.3.2 si analizzano anche le novità in argomento presenti nel Trattato di Lisbona), il procedimento previsto – in generale – per la negoziazione e la conclusione di accordi con Stati terzi o altre Organizzazioni internazionali (§ 3.4) e la prassi di rapporti con altre Organizzazioni internazionali (§ 3.5). Nei cap. 4 e 5 si affronta lo studio delle relazioni esterne in materia economica e monetaria, utilizzando le conclusioni cui si è giunti nei cap. precedenti. Innanzitutto si affronta il problema – che in prima approssimazione si presenta di più semplice soluzione – della competenza esterna in campo economico (§ 4.1.1). Riguardo ad essa il principio del parallelismo delle competenze esterne con quelle interne e gli altri messi a punto dalla giurisprudenza portano a possibilità di azione esterna dell’Unione piuttosto limitate. E’ da ritenersi che alcune possibilità di azione anche in campo economico, possano essere attratte nella sfera dell’UE nell’ambito dei rapporti con altre Organizzazioni internazionali (e il riscontro di questa possibilità viene cercato nel cap. 5, dedicato alla materia – v. infra). Si analizza quindi l’art. 111, disposizione speciale dettata dal TCE per ciò che riguarda la materia monetaria (§§ da 4.2 a 4.2.8). In un’ampia analisi vengono affrontati tutti i nodi problematici che caratterizzano la disposizione, in particolare quei par. di essa che disciplinano la politica di cambio e la conclusione di accordi in materia monetaria (a loro volta rientranti tra gli strumenti di politica di cambio, o anche di diverso tipo); vengono inoltre affrontate le questioni relative alla competenza (e alle eventuali residue competenze statali), agli effetti degli accordi e alle possibilità di controllo giurisdizionale e, infine ai rapporti con alcune disposizioni dello Statuto del SEBC, contenute in un Protocollo allegato al TCE (e condividenti con questo il medesimo rango). Nel § 4.3 viene presentato il nuovo testo che disciplinerà queste materie nel Trattato di Lisbona, rilevandone la scarsa portata innovativa rispetto all’attuale. Più articolata sarebbe invece nel nuovo Trattato l’individuazione degli obiettivi e dei principi ispiratori della complessiva azione esterna dell’UE, con riferimenti più chiari di cui si gioverebbe anche la gestione dei rapporti in campo economico e monetario. In conclusione del cap. 4, vengono passate in rassegna le prime applicazioni pratiche delle disposizioni dell’art. 111 TCE che sono state analizzate (§§ da 4.4 a 4.4.6). Infine, nel cap. 5 sono oggetto di studio le relazioni dell’UE con altre Organizzazioni internazionali, nonché consessi informali (come ad es. il G-7/8). Disposizione di riferimento è il par. 4 dell’art. 111 TCE; alla sua analisi testuale e allo studio delle implicazioni di carattere sistematico legate all’opzione tra le diverse possibilità interpretative si dedica ampio spazio (§§ da 5.1 a 5.2.1). Esso disciplina la procedura per l’adozione di posizioni della Comunità (dell’UE) su questioni “di particolare importanza per l’unione economica e monetaria” e per la decisione dei modi in cui essa debba essere rappresentata nei fori internazionali rilevanti nel settore; la formulazione ha fatto supporre a più di un autore la possibilità di estendere l’operatività della disposizione anche a questioni non esclusivamente monetarie (benché l’art. 111 sia inserito nel capo 2, relativo alla sola politica monetaria). Ma è stato il Consiglio europeo nel 1997, al di fuori della procedura prevista dall’art. 111 TCE, a dare le prime soluzioni “pragmatiche” (secondo un’espressione utilizzata in dottrina) per la rappresentanza dell’UE nei più importanti di questi fori; tali soluzioni erano esplicitamente tese a provocare cambiamenti il meno profondi possibili nei modi di rappresentanza e quindi negli assetti dei fori internazionali coinvolti. Vengono quindi passati in rassegna i rapporti dell’UE con le principali Organizzazioni internazionali e i consessi informali operanti nel settore. Particolare importanza rivestono le relazioni col Fondo monetario internazionale (FMI), cui è dedicato ampio spazio (§ 5.3.1). Di esso possono far parte solo “Stati”, ma gran parte dei suoi ambiti di attività rientrano ormai nella sfera delle competenze dell’Unione. All’interno di essa tuttavia, vi sono – come visto nel cap. 2 – diverse Istituzioni e organi con compiti e prerogative proprie che operano nell’ambito delle Politiche economica e monetaria. Di qui la necessità di dar vita ad un complicato intreccio di sedi e metodi di coordinamento per esprimere la posizione dell’UE. Ciò è reso ancora più difficile dal modo in cui è organizzato il processo decisionale nel FMI e dai criteri di voto utilizzati. Vengono quindi presentati i rapporti dell’UE con la Banca Mondiale (§ 5.3.2), con la Banca dei Regolamenti internazionali (in cui è in effetti presente la BCE, § 5.3.3), con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (§ 5.3.4), nonché col G-7/8 (§ 5.3.5) e con altri consessi informali (§ 5.3.6). Infine, al § 5.4 viene analizzato il nuovo testo che disciplinerà l’assunzione di decisioni sulla rappresentanza e l’assunzione di posizioni nel Trattato di Lisbona. Tale nuova disposizione offre alcuni spunti innovativi, che potrebbero prestarsi a diverse letture; la prassi mostrerà quale verrà privilegiata dalle Istituzioni.2112 4649