Trasporti. Diritto, economia, politica n. 103 (2007)
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CONTENTS / SOMMARIO
Querci Elena Orsetta
L'esperienza applicativa della riforma portuale (L.28 gennaio 1994 n.84) nel porto di Salerno
Carnelutti Francesco
Sulla natura giuridica del diritto di pesca
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622 1100 - PublicationIntroduzione e commento a Carnelutti(EUT Edizioni Università di trieste, 2007)Crea, DafneIl lavoro è un commento ed una introduzione al parere redatto dal prof. Francesco Carnelutti, conservato in un carteggio del febbraio del 1930, reperibile presso l’archivio di Stato di Trieste negli atti generali della prefettura di Trieste ed inserito nella Busta 705/548. Il prof. Francesco Carnelutti si sofferma anche sulla situazione giuridica dei caolari esistenti sulle “motte” e li ritiene accessione della facoltà di pesca e precari, in base ad un ragionamento che si sofferma su due punti distinti. Preme notare come egli avendo negato l’esistenza dell’uso civico , quale logica conseguenza, non configuri nessun diritto di indennità spettante ai pescatori gradesi.. Si osserva come nel medesimo carteggio, si ritrovi, invece, una conclusione un po’ diversa alla diatriba riguardante il Fossalon.
954 931 - PublicationSulla natura giuridica del diritto di pesca(EUT Edizioni Università di Trieste, 2007)Carnelutti, FrancescoSi tratta di un documento inedito, redatto dal prof. Francesco Carnelutti, conservato in un carteggio del febbraio 1930, reperibile presso l’archivio di Stato di Trieste negli atti generali della Prefettura di Trieste ed inserito nella Busta 705/5483. L’ipotesi di un diritto “autonomo” di pesca, in mancanza di un documento qualsiasi atto a definirlo, non potrebbe rapportarsi che: a) od al concetto generale di “uso civico”; b) od al concetto di “uso pubblico” di un bene demaniale. Da quanto precede risulta pertanto che il diritto di pesca, tradizionalmente riservato ai Gradesi, non è altro che un diritto derivato da concessione volontaria del Comune a beneficio dei propri appartenenti. Tali libere concessioni, su acque di patrimonio particolare sono implicitamente contemplate dall’art. 16 della legge sulla pesca: “Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata [… ] senza il consenso del proprietario …”. Ma se anche considerassimo le lagune di Grado, come acque di “demanio comunale” cioè acque pubbliche, l’unica conseguenza consisterebbe nel definire la concessione per la riserva d’uso fatta ai Gradesi, come concessione di diritto pubblico anziché di diritto privato. Gli effetti concreti non muterebbero però, data, in tal caso, l’applicabilità degli art. 757 e seguenti del regolamento esecutivo del codice per la Marina Mercantile. L’impianto (“insistenza”) di casolari o “capanne” pei pescatori su terrapieni (“motte”) lagunari va considerato principalmente come una “accessione” della facoltà di pesca già esaminata. Di questa essi pertanto seguono e condividono le sorti. Per quanto riguarda infine la competenza a conoscere delle eventuali controversie che potessero sorgere dalla situazione sin qui esaminata, o da quelle altre analoghe che potessero sorgere nel futuro, si può tranquillamente ritenere, per quanto precede, che escluso qualsiasi titolo atto a fondare, nella specie, la specialissima giurisdizione del R. Commissario agli “usi civici”, esclusa parimenti la legittimità dell’intervento dei Sindacati Industriali in questioni che non hanno alcun nesso col diritto del lavoro, non concedendo queste, in definitiva, che “rapporti di proprietà” (pubblica o privata che sia) estranei alla costituzione corporativa, l’unico potere al quale, di tali eventuali contestazioni competa la “cognizione”, altro non possa essere che quello della autorità giudiziaria ordinaria, salvo le eventuali provvidenza dell’autorità politica le quali esulano naturalmente dal campo d’esame, puramente giuridico, sottoposto al sottoscritto.
1619 2216 - PublicationL'esperienza applicativa della riforma portuale (L.28 gennaio 1994 n.84) nel porto di Salerno(EUT Edizioni Università di Trieste, 2007)Querci, Elena OrsettaLa presente opera si propone di dar conto del proficuo ed approfondito lavoro svolto dall’Autorità Portuale di Salerno, istituita con D.P.R. 23 giugno 2000 (in G.U. n. 175 del 28/07/00), in ordine all’applicazione della riforma portuale contenuta nella legge n. 84/94, e successive modifiche ed integrazioni, rendendo, così, un prezioso servigio alla politica marittima italiana. Gli Organi preposti dell’Autorità Portuale di Salerno del porto di Salerno, consapevoli delle responsabilità formali e sostanziali assunte e dei gravosi compiti attribuiti loro dalla legge, si sono particolarmente distinti per l’attenzione che, fin dal proprio insediamento, hanno rivolato allo studio del diritto marittimo portuale, scolpito dalla normativa di settore vigente, enucleandone induttivamente i principi fondamentali, cui garantire la costante applicazione, anche mediante l’elaborazione e l’emanazione di specifici atti normativi di dettaglio. Nel contempo, l’Autorità Portuale di Salerno non ha trascurato di dedicarsi opportunamente alla collocazione e all’esame dei vari spezzoni di esperienza pratica , immergendosi nella incontenibile congerie della vita della prassi marittimo-portuale internazionale e salernitana, censita ed analizzata comparativamente e con puntiglio. L’autorità portuale di Salerno, infatti, utilizzando le metodologie giuridiche mettenti capo alla dogmatica e alla sistematica, quali strumenti di conoscenza scientifica del diritto marittimo-portuale, ha inteso procedere alla individuazione dei principi generali ed alla formulazione delle categorie teoretiche formali per l’organizzazione razionale della fenomenologia giuridica sostanziale portuale salernitana. Tutto ciò mediante un’opera di sistematizzazione, volta, pertanto, all’individuazione di un ordinamento sistematico dell’insieme normativo del diritto positivo di riferimento, ed alla identificazione dei diritti sostanziali e delle norme fondamentali che lo informano. La sistematizzazione autonoma ed organica dell’agire giuridico, economico e sociale, posto in essere dall’Autorità Portuale di Salerno, richiede una apposita indagine, volta a fissare i passaggi più significativi. Essi hanno determinato il ribaltamento, in senso decisamente innovativo, dell’ordine delle politiche portuali tradizionali, la consecuzione di traguardi di produttività davvero ragguardevoli, e l’intercettazione di traffici nuovi e a carattere permanente nel medio tempo, segnando le stesse dinamiche del sistema dei traffici marittimi internazionale.
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