L’obiettivo che il meccanismo di rinvio pregiudiziale descritto all'art. 234 si pone, attraverso il rapporto di cooperazione tra Corte di giustizia e giudici nazionali, è il raggiungimento dell'uniformità interpretativa ed applicativa delle norme di diritto comunitario negli ordinamenti interni. La violazione dell’obbligo di rinvio, oltre a minare l’uniformità di interpretazione ed applicazione del diritto comunitario, pregiudica la tutela giurisdizionale effettiva dei privati dinanzi ai giudici nazionali. È da siffatta prospettiva che muove il presente lavoro.