in/Tigor 19 Questioni sulla comunicazione giuridica. Intorno a diritto e proposizioni prescrittive

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MARCO COSSUTTA, dottore in Scienze Politiche, dottore di ricerca in Filosofia del diritto, professore associato di Filosofia del diritto nell’Università degli Studî di Trieste, membro del Collegio dei Docenti della Scuola di dottorato in Giurisprudenza con sede amministrativa presso l’Università degli Studî di Padova, è autore di numerose pubblicazioni in ambito giuridico-filosofico. Direttore scientifico della rivista “Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica”, per i tipi di EUT Edizioni Università di Trieste ha pubblicato tre volumi sulla Interpretazione ed esperienza giuridica (2011-2012), uno studio dedicato a Errico Malatesta. Note per un diritto anarchico (2015), le monografie Riflessioni sulla giurisprudenza come scienza. Dal more geometrico alla Geometrie der totalen Rechterscheinung (2018) e Il regolo di Lesbo. Note sulla giurisprudenza tra diritto e legge (2023).

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    Questioni sulla comunicazione giuridica. Intorno a diritto e proposizioni prescrittive
    (EUT Edizioni Università di Trieste, 2025)
    Cossutta, Marco
    Sulla scorta della riflessione kelseniana, Norberto Bobbio nella sua Teoria della norma giuridica, apparsa nel 1958, riteneva di ricondurre l’oggetto del suo studio “nella categoria generale delle proposizione prescrittive”, categoria che alcuni anni dopo sarebbe stata indagata da Georg Henrik von Wright nel volume Norm and Action. A Logical Enquiry del 1963. Partendo dalle riflessioni dei due pensatori, l’intento del presente studio è quello di affrontare criticamente tale accostamento, ritenendo come la comunicazione giuridica non necessariamente debba declinarsi attraverso le sole proposizioni prescrittive lungo un itinerario che dall’alto vada verso il basso. Alla comunicazione verticale si affiancano necessariamente nella vita del diritto forme di comunicazione orizzontale, che coinvolgono, sia pure in diverse modalità, l’intera comunità, tanto da ritenere che rappresentare ogni regola giuridica come una prescrizione risulti quanto meno discutibile nonché foriero di possibili derive dispotiche.
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