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  • Publication
    Trasporti. Diritto, economia, politica
    (EUT Edizioni Università di Trieste, 2008)
      513  1325
  • Publication
    L'autonomia comunale e il federalismo
    (EUT Edizioni Università di Trieste, 2008)
    Cinque, Maria
    Il lavoro fa emergere con chiarezza che il carattere di “ente autonomo” contrassegna la posizione istituzionale del Comune, ente esponenziale della comunità stanziata sul suo territorio pienamente in grado di darsi un autonomo indirizzo politico-amministrativo, di perseguire i propri fini sulla base di scelte assunte indipendentemente dagli indirizzi del livello di governo centrale. La riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione ha sottolineato la priorità del Comune (art. 114) e quindi degli altri enti locali nel disegno delle funzioni amministrative, in base al principio di sussidiarietà (art. 118) ed ha, contemporaneamente, riconosciuto ad essi autonomia finanziaria e risorse autonome (art. 119). Lo Stato è diventato e diventa sempre più un’entità amministrativa ma tutta l’Amministrazione viene costruita sulla figura del Comune, secondo un processo che va dal basso verso l’alto e la sua autonomia si presenta nel contempo anche come una forma di vicinanza al popolo. In quest’ottica si giustifica e si comprende il processo formativo dell’ordinamento che comincia dal Comune per creare una democrazia amministrativa. Ma se alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione è da riconoscere l’indubbio merito di aver elevato a livello costituzionale i risultati di un’evoluzione legislativa iniziata nel 1990 e proseguita in un decennio di riforme, non si possono tacere le perplessità e i timori che si collegano alle conseguenze che le sue modalità di approvazione hanno prodotto sull’idea stessa di Costituzione e sulla qualità tecnica dei testi. Non si può non sottolineare che il fatto che una Riforma costituzionale con caratteri di organicità sia stata approvata “a stretta maggioranza” costituisce un pericoloso precedente (che, come si è visto si è subito tentato di imitare, sia pure con esito negativo) compromettendo «la funzione neutralizzatrice della Costituzione». Un altro pericolo di notevole portata è quello relativo alla qualità dei testi che rischia di essere compromessa ogni qual volta una norma costituzionale cessa di essere generale ed astratta portatrice dei valori e dei principi informatori dell’Ordinamento. Trasformare delle norme costituzionali in norme, per così dire, “regolamentari”, può rendere poi dette norme “lacunose” perché è questo che succede ogni qual volta si passa dalla dimensione della generalità e dell’astrattezza a quella del particolare.
      1725  1404