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Il regime giuridico dei canali marittimi e dei canali adibiti alla navigazione interna
Commellini, Paola
2001
Abstract
I beni pubblici, così qualificati in quanto appartenenti alla Stato o ad altri enti pubblici e destinati a soddisfare interessi primari collettivi, si distinguono in beni demaniali ed in beni patrimoniali indisponibili e godono di un particolare regime giuridico ad essi espressamente riservato dal legislatore la particolare destinazione di questi beni agli usi pubblici, e per tali si intendono in via primaria la navigazione, la difesa nazionale, la pesca ma anche la balneazione, il diporto a fini turistici ecc., fa parte della natura propria delle cose, da cui si deduce che “il carattere demaniale è una qualificazione sempre posseduta dal bene allo stato di natura e preesistente a qualsiasi atto dell’autorità amministrativa: è stato ben detto che essa è in re ipsa”. A prima vista, non determina particolari problemi interpretativi nemmeno l’inclusione dei canali navigabili nell’ambito dei beni che appartengono al demanio marittimo, vista l’espressa previsione in tal senso dell’art. 28, lett. c., cod. nav. Questa disposizione normativa, in realtà, è riferita esclusivamente a quei corsi d’acqua, aventi natura artificiale, che sono destinati a soddisfare i pubblici usi del mare ed hanno pertanto una conformazione tale da consentire il collegamento con l’ambiente marino. La considerazione che, a rigore di logica appare preferibile, vale a dire quella di ritenere non tassativo l’elenco dei beni del demanio marittimo previsto dall’art. 28 cod. nav., determina, quindi, la concreta necessità di assoggettare alla medesima disciplina giuridica quelle vie d’acqua, sia naturali sia che artificiali, comunicanti con il mare ove sia possibile esercitare la navigazione marittima ovvero altre attività connesse a tale ambiente. I canali navigabili, dunque, proprio per la particolare utilità pubblica che rivestono, consentono di svolgere liberamente l’attività di navigazione interna, dispongono di una loro individualità, cioè vengono in rilievo come beni unitari, il cui regime giuridico appare paragonabile a quello dei fiumi navigabili, e ciò non tanto perché eventualmente realizzati ad opera dello Sato, bensì in quanto vengono predisposti per un impiego di pubblico generale interesse. Si deve sottolineare che se la giustificazione dell’esistenza di una disciplina speciale per i canali marittimi risiede nella loro stretta connessione con l’ambiente marino, di cui il risultano naturale derivazione, per quanto riguarda i canali a navigazione interna è comunque il ruolo centrale da essi svolto per il trasporto e lo sviluppo economico nelle regioni che attraversano a suggerire la necessità di una adeguata tutela.
Publisher
EUT Edizioni Università di Trieste
Source
Paola Commellini, "Il regime giuridico dei canali marittimi e dei canali adibiti alla navigazione interna", in: Trasporti. Diritto, economia, politica, 84 (2001), pp. 129-147
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it
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