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Le relazioni esterne dell'Unione Europea in materia economica e monetaria
Cisotta, Roberto
2009-04-24
Abstract
La trattazione prende le mosse, nel cap. 1, da un inquadramento generale delle relazioni economiche e finanziarie a livello globale. Viene delineato anzitutto il quadro storico di riferimento, con particolare attenzione al periodo seguente al secondo conflitto mondiale e ai decenni successivi. Tali cenni storici sono utili alla ricostruzione del sistema così come esso si presenta oggi, con riferimento tanto al settore economico inteso in senso lato, quanto in particolare al mondo delle relazioni in campo monetario.
Al §§ 1.5 si presenta il sistema complessivo delle norme giuridiche che nell’ordinamento internazionale sovrintendono a questo particolare tipo di relazioni: il diritto internazionale dell’economia e, come settore specifico di questo, il diritto internazionale monetario. Si procede ad enuclearne le specificità – in particolare rispetto al complessivo corpus del diritto internazionale – con riguardo al problema delle erosioni alla sovranità subite dagli Stati in queste materie, alla vigenza anche in questo settore del principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati (messa in discussione da un parte della dottrina), alla funzione di accertamento del diritto e della risoluzione delle controversie. Viene posto anche il problema della vigenza di alcune particolari norme consuetudinarie in questa materia, concernenti soprattutto i doveri di collaborazione degli Stati. Viene quindi enucleato il concetto di sovranità monetaria e le eventuali limitazioni cui questa è sottoposta. Infine si prendono in considerazione le pratiche di currency board e currency substitution, fornendone una valutazione dal punto di vista del diritto internazionale monetario e si definiscono i concetti di area monetaria, sistema monetario e gli altri messi a punto dalla dottrina per classificare i diversi gradi di integrazione monetaria realizzabili tra Paesi.
Al § 1.6 viene presentato il concetto di Ordine economico internazionale e viene ricordato il tentativo di instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale (NOEI). Infine si presentano le ultime evoluzioni dei caratteri del governo dell’economia internazionale, il quale, anche a detta di diverse voci dottrinali, può essere meglio qualificato come governance.
L’esposizione di cui al cap. 1 è utile poiché l’Unione europea (UE) – sulla cui azione è concentrata l’attenzione in questo studio – si pone come attore delle relazioni economiche e monetarie globali e si ritrova ad agire nell’ambiente che si è presentato, restando quindi sottoposta alle norme che lo reggono.
Nel cap. 2 si analizza il versante interno del governo dell’economia, cioè l’apparato normativo e istituzionale che l’Unione si è data per l’esercizio delle competenze acquisite in materia economica e monetaria. Dopo aver ripercorso le principali tappe storiche che hanno segnato il conferimento da parte degli Stati membri di competenze alla Comunità prima e all’Unione poi in materia – con riferimenti alla situazione più generale, così come presentata nel cap. 1 – vengono presentati gli obiettivi, previsti in particolare dal Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE), per la Politica economica e la Politica monetaria (§ 2.2); si rileva già in prima battuta come non sia possibile ridurle facilmente ad unità dal punto di vista del livello di integrazione accettato dagli Stati e degli strumenti messi a disposizione delle Istituzioni comunitarie. I termini monetario, e soprattutto economico, si intendono in tutto il lavoro come riferiti a quelle due Politiche, e ai limiti di oggetto e di strumenti da cui esse sono caratterizzate nel sistema del TCE. Si fa riferimento alla possibilità di paralare di una Costituzione economica dell’Unione europea (§ 2.2.1) e si procede quindi a presentare più analiticamente l’apparato di norme poste dal TCE per le due citate Politiche, segnatamente nel suo Titolo VII (§§ da 2.3 a 2.4.2). Si delinea il profilo degli organi specialmente preposti al perseguimento di quelle politiche, con particolare attenzione all’assetto del Sistema Europeo di Banche centrali (SEBC) e allo status della Banca Centrale europea (BCE), così come essi sono delineati dal TCE e come è stato possibile meglio inquadrare grazie ai contributi della dottrina e della giurisprudenza (§§ da 2.5 a 2.5.3). Al § 2.5 si presentano le novità che si avranno qualora dovesse entrare in vigore il Trattato di Lisbona, la maggiore delle quali è l’attribuzione dello status di Istituzione dell’Unione alla BCE.
Nel cap. 3 iniziano ad affrontarsi gli aspetti generali dell’azione esterna dell’UE in campo economico e monetario. Essa si pone come uno degli attori di quelle relazioni, così come presentate al cap. 1, di cui sono ordinariamente protagonisti gli Stati, altre Organizzazioni internazionali, nonché altri soggetti anche non dotati di soggettività propria nell’ambito dell’ordinamento internazionale (come le banche centrali nazionali, che quindi agiscono ordinariamente come organi degli Stati). Al § 3.1 viene presentato il problema generale della soggettività nel diritto internazionale di enti diversi dagli Stati sovrani. Al § 3.1.1 si procede ad analizzare la situazione dell’Unione europea, giungendo alla conclusione che essa è ormai da considerarsi un soggetto autonomo di diritto internazionale, ricomprendente anche le sue articolazioni interne, come la stessa Comunità europea. Lo stesso è da dirsi per la BCE, alla quale non va quindi riconosciuta soggettività autonoma, come pure vorrebbe una parte della dottrina (§ 3.1.2).
Nei §§ successivi si affrontano i problemi riguardanti il sistema che l’UE si è data per la gestione delle sue relazioni esterne in generale. In esso infatti rientra anche l’intrattenimento di rapporti in materia economica e monetaria, il quale è quindi sottoposto – in linea generale – ai medesimi principi generali. In particolare, si ha attenzione alle regole stabilite in questo campo con riguardo alla CE; infatti, pur essendo l’UE nel suo complesso il soggetto in capo al quale va riconosciuta la titolarità dei rapporti e delle conseguenti situazioni soggettive, va tenuto presente che essa la suo interno prevede regole diverse per la gestione delle relazioni esterne. Si prendono in considerazione in particolare tre profili: l’esistenza di competenze esterne, oggetto di una risalente ed elaborata giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (§§ da 3.2.1 a 3.3.1; al § 3.3.2 si analizzano anche le novità in argomento presenti nel Trattato di Lisbona), il procedimento previsto – in generale – per la negoziazione e la conclusione di accordi con Stati terzi o altre Organizzazioni internazionali (§ 3.4) e la prassi di rapporti con altre Organizzazioni internazionali (§ 3.5).
Nei cap. 4 e 5 si affronta lo studio delle relazioni esterne in materia economica e monetaria, utilizzando le conclusioni cui si è giunti nei cap. precedenti.
Innanzitutto si affronta il problema – che in prima approssimazione si presenta di più semplice soluzione – della competenza esterna in campo economico (§ 4.1.1). Riguardo ad essa il principio del parallelismo delle competenze esterne con quelle interne e gli altri messi a punto dalla giurisprudenza portano a possibilità di azione esterna dell’Unione piuttosto limitate. E’ da ritenersi che alcune possibilità di azione anche in campo economico, possano essere attratte nella sfera dell’UE nell’ambito dei rapporti con altre Organizzazioni internazionali (e il riscontro di questa possibilità viene cercato nel cap. 5, dedicato alla materia – v. infra).
Si analizza quindi l’art. 111, disposizione speciale dettata dal TCE per ciò che riguarda la materia monetaria (§§ da 4.2 a 4.2.8). In un’ampia analisi vengono affrontati tutti i nodi problematici che caratterizzano la disposizione, in particolare quei par. di essa che disciplinano la politica di cambio e la conclusione di accordi in materia monetaria (a loro volta rientranti tra gli strumenti di politica di cambio, o anche di diverso tipo); vengono inoltre affrontate le questioni relative alla competenza (e alle eventuali residue competenze statali), agli effetti degli accordi e alle possibilità di controllo giurisdizionale e, infine ai rapporti con alcune disposizioni dello Statuto del SEBC, contenute in un Protocollo allegato al TCE (e condividenti con questo il medesimo rango). Nel § 4.3 viene presentato il nuovo testo che disciplinerà queste materie nel Trattato di Lisbona, rilevandone la scarsa portata innovativa rispetto all’attuale. Più articolata sarebbe invece nel nuovo Trattato l’individuazione degli obiettivi e dei principi ispiratori della complessiva azione esterna dell’UE, con riferimenti più chiari di cui si gioverebbe anche la gestione dei rapporti in campo economico e monetario.
In conclusione del cap. 4, vengono passate in rassegna le prime applicazioni pratiche delle disposizioni dell’art. 111 TCE che sono state analizzate (§§ da 4.4 a 4.4.6).
Infine, nel cap. 5 sono oggetto di studio le relazioni dell’UE con altre Organizzazioni internazionali, nonché consessi informali (come ad es. il G-7/8). Disposizione di riferimento è il par. 4 dell’art. 111 TCE; alla sua analisi testuale e allo studio delle implicazioni di carattere sistematico legate all’opzione tra le diverse possibilità interpretative si dedica ampio spazio (§§ da 5.1 a 5.2.1). Esso disciplina la procedura per l’adozione di posizioni della Comunità (dell’UE) su questioni “di particolare importanza per l’unione economica e monetaria” e per la decisione dei modi in cui essa debba essere rappresentata nei fori internazionali rilevanti nel settore; la formulazione ha fatto supporre a più di un autore la possibilità di estendere l’operatività della disposizione anche a questioni non esclusivamente monetarie (benché l’art. 111 sia inserito nel capo 2, relativo alla sola politica monetaria). Ma è stato il Consiglio europeo nel 1997, al di fuori della procedura prevista dall’art. 111 TCE, a dare le prime soluzioni “pragmatiche” (secondo un’espressione utilizzata in dottrina) per la rappresentanza dell’UE nei più importanti di questi fori; tali soluzioni erano esplicitamente tese a provocare cambiamenti il meno profondi possibili nei modi di rappresentanza e quindi negli assetti dei fori internazionali coinvolti.
Vengono quindi passati in rassegna i rapporti dell’UE con le principali Organizzazioni internazionali e i consessi informali operanti nel settore. Particolare importanza rivestono le relazioni col Fondo monetario internazionale (FMI), cui è dedicato ampio spazio (§ 5.3.1). Di esso possono far parte solo “Stati”, ma gran parte dei suoi ambiti di attività rientrano ormai nella sfera delle competenze dell’Unione. All’interno di essa tuttavia, vi sono – come visto nel cap. 2 – diverse Istituzioni e organi con compiti e prerogative proprie che operano nell’ambito delle Politiche economica e monetaria. Di qui la necessità di dar vita ad un complicato intreccio di sedi e metodi di coordinamento per esprimere la posizione dell’UE. Ciò è reso ancora più difficile dal modo in cui è organizzato il processo decisionale nel FMI e dai criteri di voto utilizzati.
Vengono quindi presentati i rapporti dell’UE con la Banca Mondiale (§ 5.3.2), con la Banca dei Regolamenti internazionali (in cui è in effetti presente la BCE, § 5.3.3), con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (§ 5.3.4), nonché col G-7/8 (§ 5.3.5) e con altri consessi informali (§ 5.3.6).
Infine, al § 5.4 viene analizzato il nuovo testo che disciplinerà l’assunzione di decisioni sulla rappresentanza e l’assunzione di posizioni nel Trattato di Lisbona. Tale nuova disposizione offre alcuni spunti innovativi, che potrebbero prestarsi a diverse letture; la prassi mostrerà quale verrà privilegiata dalle Istituzioni.
Insegnamento
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Università degli studi di Trieste
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