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Sull'art. 423 Codice Navigazione

Volli, Ezio
2003
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ISSN
0390-4522
http://hdl.handle.net/10077/5621
  • Article

Abstract
L’attenzione della giurisprudenza rivolge dopo molti anni la sua attenzione alla possibile incostituzionalità dell’art. 423 del codice navigazione. Se il tribunale di Genova ha prospettato taluni profili di possibile incostituzionalità, cui ha risposto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/03, ove ha precisato che non può assumersi nel raffronto il diverso limite e la diversa disciplina nel trasporto internazionale, come fissato dalla convenzione del 1924 e dalle regole di “Visby”, in cui il limite non viene elusa da colpa grave, ma solo da una omissione caratterizzata dalla precisa volontà di danno o dovuta temerarietà,o, comunque, in ipotesi di colpa “con previsione” (art. 4, 5 co., lett. E). La sentenza 71/03 ha esaminato la questione di valenza analoga, della legittimità costituzionale, dell’art. 423 cod. nav., ma con riferimento ai limiti posti nelle Convenzioni internazionali che disciplinano il trasporto di merci (marittimo, aereo, terrestre). L’esame del precetto di cui l’art. 423 cod. nav. Va portato tenendo conto delle ragioni storiche, della ragionevolezza del limite, della, possibilità del caricatore, che di tale limite può dolersi, di evitarlo facilmente, vuoi con la dichiarazione di valore, vuoi con il perfezionamento di una copertura assicurativa che lo tenga indenne da ogni perdita. La disciplina dl trasporto aereo non può vantare una lunga e consolidata situazione commerciale e giuridica, come quella, più che centenaria del trasporto marittimo. Per quanto riguarda il trasporto aereo l’istituto venne in Italia legislativamente disciplinato con il R.D.L. 28 settembre 1933. N. 1733 (art. 11 e 28) che poneva il limite di L. 190/Kg, salvo la dichiarazione di valore. L’ordinanza della Cassazione prospetta la disparità di trattamento fra il danneggiato da trasporto aereo e quello marittimo in conseguenza del sistema di adeguamento periodico nel primo, apportato con la legge 2.3.1983. ma questa disposizione, nel suo testo consente, ma non dispone direttamente, la elevazione di tutti i limiti posti nel Codice della navigazione, anche quelli della parte marittima.
Subjects
  • colpa commerciale

  • colpa nautica

  • trasporto merci marit...

Publisher
EUT Edizioni Università di Trieste
Source
Ezio Volli, "Sull'art. 423 Codice Navigazione", in: Trasporti. Diritto, economia, politica, 91 (2003), pp. 7-22
Languages
it
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VOLLI E._TRASPORTI_2003_91.pdf

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