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Responsabilità degli enti e reati informatici: profili sostanziali e processuali
Spinelli, Adriano
2013-04-19
Abstract
L’ingresso, all’alba del nuovo millennio, della responsabilità penale delle persone giuridiche ha rappresentato una innovazione di non poco momento nel panorama giuridico italiano. Superato il dogma societas delinquere non potest, l’impresa diviene imputabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone ad essa intranee.
Altro intervento legislativo di particolare rilievo è dato dalla legge sulla criminalità informatica del 18 marzo 2008 n. 48; con essa si rinnova la disciplina dettata nei primi anni Novanta dello scorso secolo, con la l. 23 dicembre 1993 n. 547.
I primi capitoli del presente lavoro mirano a coniugare le tematiche accennate, prendendo spunto dall’introduzione nel d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dell’art. 24-bis, attraverso il quale la responsabilità dell’ente viene in essere laddove siano commessi crimini informatici.
In particolare, delineati nel primo capitolo i profili storico-comparatistici della responsabilità “penale” dell’impresa, nel secondo capitolo viene ricostruito il complesso meccanismo di imputazione elaborato dal legislatore italiano: l’interesse o il vantaggio dell’ente derivante dal reato commesso da un “apicale”, ovvero da un “subordinato”. Segue l’analisi dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001, dei quali si espongono ed esaminano la struttura e la funzione.
Il terzo capitolo concerne il menzionato art. 24-bis del decreto. Premessi taluni cenni circa l’evoluzione legislativa in materia di criminalità informatica, l’attenzione si focalizza sul contenuto del dettato normativo: i reati presupposto puntualmente individuati, da un lato, e le sanzioni (e misure cautelari) previste, dall’altro lato.
Il quarto ed ultimo capitolo ha ad oggetto le disposizioni processuali della l. n. 48 del 2008, con le quali si è proceduto alla tipizzazione dei mezzi di ricerca della prova digitale: ispezione, perquisizione e sequestro di dati informatici. Una innovazione di non poco conto, si diceva, la quale, tuttavia, desta talune perplessità. Poste in luce le molteplici criticità evidenziate dalla dottrina, sono suggeriti alcuni interventi correttivi, necessari per garantire la corretta elaborazione dell’evidenza digitale.
Insegnamento
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Università degli studi di Trieste
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