in/Tigor 18 Il regolo di Lesbo. Note sulla giurisprudenza tra diritto e legge

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«Difficilmente si possono ritenere esaustive le comuni definizioni della giurisdizione, che anzi in certo qual modo, in quanto presuppongono un sistema chiuso, sono la negazione della giurisdizione e comunque ne sminuiscono la portata. La dimostrazione più evidente è data dalla definizione della giurisdizione come attuazione della legge […]. Il fatto è che nella riferita definizione la legge è concepita come una volontà esaustiva di tutta la realtà, un esterno comando, che è in rapporto meramente formale con la giurisdizione, la quale si limita appunto ad attuare quel comando. È come se si riducesse l’ordinamento ad uno spettacolare giuoco delle parti, di cui una pone la legge, l’altra l’applica, l’una comanda, l’altra trasmette il comando e obbedisce o fa obbedire», così nel 1970 affermava Salvatore Satta nella voce Giurisdizione da egli redatta per l’Enciclopedia del diritto. Sulla falsariga della Scuola dell’esperienza giuridica, l’autore argomenta a favore di una giurisprudenza attiva nella determinazione della norma giuridica, per mezzo della quale stabilire il diritto sulla cosa controversa.


MARCO COSSUTTA, dottore di ricerca in Filosofia del diritto, professore associato di Filosofia del diritto nell’Università degli Studi di Trieste, è autore di numerose pubblicazioni in ambito giuridico-filosofico. Direttore scientifico della rivista “Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica”, per i tipi di EUT Edizioni Università di Trieste ha pubblicato tre volumi sulla Interpretazione ed esperienza giuridica (2011-2012), uno studio dedicato a Errico Malatesta. Note per un diritto anarchico (2015) e Riflessioni sulla giurisprudenza come scienza. Dal more geometrico alla Geometrie der totalen Rechtserscheinung (2018).

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    in/Tigor 18 Il regolo di Lesbo. Note sulla giurisprudenza tra diritto e legge
    (2023)
    COSSUTTA, MARCO
    «Difficilmente si possono ritenere esaustive le comuni definizioni della giurisdizione, che anzi in certo qual modo, in quanto presuppongono un sistema chiuso, sono la negazione della giurisdizione e comunque ne sminuiscono la portata. La dimostrazione più evidente è data dalla definizione della giurisdizione come attuazione della legge […]. Il fatto è che nella riferita definizione la legge è concepita come una volontà esaustiva di tutta la realtà, un esterno comando, che è in rapporto meramente formale con la giurisdizione, la quale si limita appunto ad attuare quel comando. È come se si riducesse l’ordinamento ad uno spettacolare giuoco delle parti, di cui una pone la legge, l’altra l’applica, l’una comanda, l’altra trasmette il comando e obbedisce o fa obbedire», così nel 1970 affermava Salvatore Satta nella voce Giurisdizione da egli redatta per l’Enciclopedia del diritto. Sulla falsariga della Scuola dell’esperienza giuridica, l’autore argomenta a favore di una giurisprudenza attiva nella determinazione della norma giuridica, per mezzo della quale stabilire il diritto sulla cosa controversa.
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