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La questione Grossman ...Perché grande è la forza di una parola intelligente e libera
Stamile, Natalina
2013
Abstract
Il presente studio ha lo scopo di mettere in luce l’esistenza di una relazione non sempre evidente, eppure innegabile, tra diritto e letteratura. La riflessione teorica che si produce e la critica che si genera non sono né da sottovalutare né da considerare opzionali. Così, nonostante per decenni si sia insegnato che il diritto fosse qualcosa di asettico, svincolato da considerazioni pratiche o morali e certo totalmente indifferente ad ogni istanza proveniente dal mondo letterario, pur essendo la letteratura stessa densa di aspetti e di dimensioni spiccatamente giuridici; oggi si assiste alla rivalutazione di tutte le teorie che offrono alternativi piani di disvelamento del fenomeno giuridico, mettendo in luce i legami tra la sfera del giuridico ed altri fenomeni umani quali l’economia, la morale, la sociologia, l’arte ed appunto la letteratura.
Si è scelto così di analizzare la produzione letteraria di Vasilij Grossman, fino a poco tempo fa autore quasi del tutto sconosciuto, perché, più di altri, rappresenta una viva testimonianza delle violazioni dei diritti umani perpetrate nel corso del XX secolo. La Seconda Guerra Mondiale diventa l’epicentro di una tormentata riflessione che investe non solo le opere e la persona di Grossman ma anche i suoi lettori. L’originalità dello scrittore russo si individua nella contestuale presenza di una questione storica, ebraica e filosofica, a cui tenterò di aggiungere un’altra ancora più specifica: una questione giuridica, tali prospettive di analisi vanno lette in maniera unitaria pur presentando, singolarmente, diverse ed interessanti sfumature. Nel corso del presente studio, quindi, verranno riportate, in breve, le questioni che sono state maggiormente analizzate da parte degli studiosi più attenti, mentre, speciale attenzione, sarà dedicata alla relazione tra diritto e letteratura in quanto l’obbiettivo che si tenterà di raggiungere è quello di dimostrare la presenza, in Grossman, di problematiche e riflessioni legate prettamente alla sfera del diritto. Attraverso le riflessioni espresse dall’Autore, è possibile interrogarsi sul rapporto tra il diritto e il male e tra la libertà e la bontà. Egli identifica come unica alternativa al Male Assoluto, inteso come distruzione dell’umanità e come persistente violazione della dignità umana, dei diritti fondamentali e dei diritti umani, che si è manifestato nel XX secolo, una bontà insensata, illogica, irragionevole. Il bene non è sufficiente per salvare l’uomo. Comincia così una estenuante ricerca “dell’umano nell’uomo”. Grossman fu tra i primi ad equiparare gli orrori del lager con quelli del gulag, Hitler con Stalin; a dimostrare che nei totalitarismi vi è la totale negazione dell’uomo, l’annientamento della personalità individuale, morale e giuridica ed a parlare di “pervasività del male”. Ogni decisione, ogni comportamento dei personaggi dello scrittore, diventa una questione etica, o meglio si traduce in una scelta etica. Così i regimi totalitari, mediante una guerra combattuta con ogni mezzo possibile, tentano di distruggere la libertà individuale. I delatori, le fitte reti di arresti e di sparizioni, gli interrogatori, le torture rappresentano solo alcuni esempi di mezzi utilizzati per annientare la libertà individuale. Solo la bontà è alleata sincera e leale della libertà perché anche il bene potrebbe prestarsi a mascherare il male ed, in particolare, quel bene che si prefissa di realizzare il perfetto ordine umano sulla terra. Le opinioni espresse da Grossman risultavano essere pericolose e fu, per questo, accusato di antisovietismo, di essere un “nemico della patria e del popolo”.
Series
Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica V (2013), 1 (gennaio-giugno)
Publisher
EUT Edizioni Università di Trieste
Source
Natalina Stamile, "La questione Grossman ...Perché grande è la forza di una parola intelligente e libera", in: Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica, V (2013) 1, pp. 41-65
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it
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